Palermo, 9 lug.- (Adnkronos) - "Nell'ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l'immediata cessazione dell'ascolto e della registrazione quando, nel corso di una intercettazione telefonica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta alcuna intercettazione". E' quanto dice il Procuratore di palermo Francesco messineo, in una nota, in relazione al contenuto dell'articolo di fondo a firma di Eugenio Scalfari pubblicato nella edizione di ieri su Repubblica, nel contesto del quale "si muovono alla polizia giudiziaria ed alla Procura di Palermo gravi quanto infondate accuse di avere commesso persino "gravissimi illeciti" - dice il capo del pool antimafi a- violando non meglio specificate norme giuridiche, senza alcun intento polemico, ma solo per doverosa precisazione". "In tali casi, alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, sentite le parti - dice ancora Messineo -Cio' e' quanto prevedono le piu' elementari norme dell'ordinamento che sorprende non siano state tenute in considerazione".