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Dl fiscale, annullamento debiti fino a 1000 euro

La bozza

AdnKronos
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Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. E' quanto conferma l'ultima bozza sul decreto fiscale, collegato alla manovra e attesa in Consiglio dei ministri il 15 ottobre. Si parla di quei debiti di importo residuo, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivi di interessi e sanzioni, che per il recupero siano stati affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre del 2010. Il minore gettito è quantificato in 524 milioni nei 5 anni dal 2019 al 2023. Sono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, come le somme affidate all'agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato, etc. il cui valore complessivo, rispetto al valore dell'intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale. ROTTAMAZIONE TER - Cinque anni per sanare cartelle, consegnate alle Entrate nel 2000-2017, possibilità di ricorrere a compensazioni, zero sanzioni e interessi di mora. La nuova definizione agevolata rispetto alle precedenti fruirà di condizioni più "favorevoli": si potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni) con due rate semestrali ogni anno (al 31 luglio e al 30 novembre) e si potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Se si eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo; provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme, dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive, avviate prima dell'adesione alla definizione. PACE FISCALE ANCHE PER LITI PENDENTI - Sarebbero interessate dalla rottamazione le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, che possono essere definite su richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. In caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, le controversie possono essere definite con il pagamento: della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; di un terzo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. In base alla bozza la definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, è richiesto il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate. In dirittura di arrivo anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e dei processi verbali di constatazione. La prima modifica normativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi. La seconda permette di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate. ROTTAMAZIONE PER DEBITI DAZI DOGANALI - Arriva anche la rottamazione per i debitori di dazi doganali e di Iva all'importazione. La misure, inserita nell'ultima bozza del Dl sulla pace fiscale da allegare alla manovra, punta a incentivare la regolarizzazione dei debiti legati a dazi doganali e all'Iva sull'import agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all'Erario europeo, fatta salva la trattenuta all'erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore, e all'Erario nazionale, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto all'importazione. L'ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a oltre 540 milioni di euro mentre l'ammontare dell'Iva all'importazione è di oltre 827 milioni di euro. La disposizione di definizione dei ruoli per dazi ed Iva all'importazione si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%, che dovrebbe portare nelle casse dello Stato 200 milioni circa in 5 anni, che potrebbero salire a oltre 280 milioni in caso di adesione al 30% e a circa 470 milione con adesioni al 50%, a 750 milioni con adesioni al 70% e circa 935 milioni con un'adesione al 100%. CASSA INTEGRAZIONE PER CRISI AZIENDALE - Estensione e proroghe in arrivo, sempre nella bozza, per la mobilità in deroga e la Cigs per crisi aziendale. Mobilità in deroga prorogata anche per i lavoratori di Termini Imerese alla prese con una trattativa infinita per il rilancio dello stabilimento siciliano ex Fiat che vede nuove difficoltà con il nuovo acquirente Blutec. L'art. 19 dunque estende per 12 mesi la mobilità in deroga anche a quei lavoratori che hanno cessato o cessano il trattamento di mobilità ordinaria in deroga tra il 22 novembre e il 31 dicembre 2017 e dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 già occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriali a patto però che ai lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con un piano regionale ad hoc. Il lavoratore decadrà dal beneficio qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo. Ai costi si fa fronte con le risorse già previste dalla legge di bilancio 2017. Estensione in vista anche per la Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale ora accessibile a tutte le imprese con una rilevanza strategica e non più solo a quelle con organici sopra i 100 lavoratori. E proroga all'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà sino al limite di 12 mesi alle stesse condizioni già previste per le altre due causali di crisi e riorganizzazione qualora permanga, anche solo parzialmente, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo per la riduzione concordata dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

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