(Adnkronos) - La Cassazione, in particolare, chiarisce che "l'asserita retroattività della sospensione poi revocata spiega i suoi effetti quando si tratti di considerare non compiuto un atto illegittimamente emanato; o di considerare viceversa come compiuto un atto illegittimamente omesso, ma non può eliminare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto. E ancora meno fare in modo che nella realtà dei fatti sia accaduto un avvenimento che per contro non si è verificato, come nel caso le prestazioni connesse alla carica di deputato regionale che A. C. durante la sospensione non ha reso all'Assemblea: perciò - chiariscono ancora gli 'ermellini' - facendo venire meno il diritto alla prestazione dallo stesso derivante". E se è vero, riconosce ancora la Suprema Corte, che "l'inadempimento non è dipeso dalla volontà" del deputato "perchè causato dal procedimento penale e dalla misura cautelare adottata nel corso di questo", è anche vero che "all'intera vicenda è rimasta estranea l'Assemblea regionale alla quale neppure è imputabile la mancata prestazione". La Cassazione cita la Corte Costituzionale, ricordando che in questa "anomala situazione spetta esclusivamente al legislatore il contemperamento dei contrapposti interessi, nonchè la scelta, di volta in volta, della compiuta disciplina delle implicazioni d'ordine economico, connesse all'attività pubblica non svolta".



