Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Vi è la piena prova, orale e documentale, che Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale per cosi' dire del gruppo B (Societa' del comparto estero riservato di Fininvest, ndr), e quindi dell'enorme evasione fiscale realizzata con le societa' off shore di cui si e' lungamente detto". Lo scrivono intanto giudici della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale. "Questa fase e' stata condotta da persone di sicura fiducia nell'imputato e quando Mills non ha potuto proseguire, a causa della vicenda Edsaco, i tramiti sono stati spostati a Malta sotto il controllo di Del Bue. Il meccanismo di frode e' proseguito - concludono i giudici - sotto la stessa regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi gia' sperimentati". Un sistema "portato avanti per molti anni", "proseguito nonostante i ruoli pubblici assunti e condotto in posizione di assoluto vertice". Cosi' i giudici della Corte d'Appello di Milano si esprimono a proposito dell'operazione diritti tv portata a termine costituendo societa' e conti esteri, nelle motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni per frode fiscale. "La pena stabilita in prime cure - proseguono - e' del tutto proporzionata alla gravita' materiale dell'addebito e all'intensita' del dolo dimostrato". Sempre secondo quanto scrivono i giudici, "e' ben chiara l'impossibilita' di concedere le attenuanti generiche". Intanto la VI sezione penale della Cassazione mette nero su bianco perché, lo scorso 6 maggio, ha bocciato la richiesta della difesa dell'ex premier di spostare i processi Ruby e Mediaset sui diritti tv da Milano a Brescia per legittimo sospetto. Silvio Berlusconi, nel chiedere di spostare i suoi processi da Milano a Brescia, muove nei confronti dei giudici "un'accusa infamante, perché colpisce un presupposto o una precondizione irrinunciabili della professionalità e dell'onorabilità del giudice, quali il dovere di imparzialità e l'indipendenza di giudizio". In particolare, l'ordinanza 22112, rispondendo ai rilievi della difesa di Berlusconi su "contesti deliberatamente persecutori o complottistici dell'intera autorita' giudiziaria milanese", fa presente che si tratta di un "assunto che, per palese assenza di una pur parcellare e seria dimostrazione fattuale e logica, si traduce in una sommaria e ingiusta accusa" ancora "più grave -scrive la Suprema Corte- per il ruolo pubblico e politico ricoperto dal richiedente, mosso in sostanza a tutti i magistrati degli uffici giudicanti milanesi che per avventura e loro malgrado si siano occupati o si stiano occupando delle numerose vicende giudiziarie del senatore Berlusconi".