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Padova: Chincarini (Cd), dalla Cassazione sentenza apripista (2)

domenica 24 marzo 2013
Padova: Chincarini (Cd), dalla Cassazione sentenza apripista (2)

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(Adnkronos) - "Tale presunta patologia - aggiunge Chincarini - non e' riconosciuta nel panorama internazionale e neppure nel mondo scientifico italiano e non e' mai stata ammessa tra i disturbi mentali riconosciuti. Il rapporto Onu contro la violenza di genere del 2012 sottolinea l'inesistenza della Pas e la sua inammissibilita' nelle sedi giudiziarie. In molti Paesi, infine, come per esempio negli Stati Uniti, sono state adottate risoluzioni per non utilizzare la Pas nei casi di affidamento di minori. Per questo, e' inconcepibile che in un Paese come l'Italia, che riconosce i diritti del bambino, possa essere utilizzata come strumento giuridico per regolare l'affidamento dei minori". "Quello del bimbo di Padova, infatti, e' soltato il caso piu' conosciuto, ma non certo il solo nel nostro Paese. Molti, infatti, sono i casi registrati anche nella nostra regione, per i quali mi sono battuta in prima persona affinche' la Toscana potesse essere la prima regione italiana ad opporsi formalmente a questa prassi giuridica ingiusta e sbagliata. Troppo spesso, infatti, l'utilizzo di questa diagnosi serve a mascherare altre problematiche o a indirizzare l'affidamento in favore di un genitore piuttosto che un altro e per questo crediamo che sia finalmente giunto il momento di produrre una legislazione piu' stringente in materia sulla scorta anche dell'esperienza internazionale". "Il nostro auspicio, infatti, e' che la sentenza della Corte di Cassazione faccia da apripista per i tanti casi di affidamento ancora irrisolti affinche' via sia un vera tutela dei diritti e della volonta' del minore e la Pas non possa piu' essere utilizzata in alcun caso come metro di giudizio per dirimere una causa di affidamento", conclude Chincarini.