Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Nel caso di spaccio di droga l'attenuante per il fatto di "lieve entita"' contenuta nel Testo unico di leggi in materia di disciplina degli stupefacenti prevale rispetto alla recidiva reiterata, prevista dall'articolo 99 del Codice penale. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimita' delle modifiche all'articolo 69 del Codice, introdotte dalla legge del 2005 cosiddetta ex Cirielli, nella parte in cui prevedono il divieto della prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva. Con la sentenza n. 251 depositata oggi la Consulta ha accolto il ricorso promosso dal tribunale di Torino nell'ambito di un processo a carico di una persona responsabile di avere spacciato 0,40 grammi di cocaina. Caso in cui, per il giudice rimettente, valgono le attenuanti per il quantitativo della sostanza, il prezzo irrisorio al quale e' stata venduta, il fatto che l'imputato abbia ammesso l'addebito. Il fatto di fare prevalere la recidiva, dunque, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di offensivita', e violerebbe il principio di proporzionalita' della pena. Nel giudizio di legittimita' e' intervenuta anche l'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto che la questione fosse dichiarata "inammissibile o, comunque, non fondata". La Corte ha giudicato "l'eccezione di inammissibilita' priva di fondamento" e' accolto le istanze del tribunale di Torino.




