Mettere o non mettere «mi piace» sui social... questo il dilemma. In questi giorni ha fatto discutere un caso avvenuto in Turchia, dove mettere like con apprezzamenti espliciti ai post di altre donne (o uomini) è stato ritenuto motivo valido di divorzio. La sentenza per «violenza emotiva» ha infatti aperto un ampio dibattito. In particolare, mettere un cuore sotto le foto di persone al di fuori della coppia costituisce «un elemento destabilizzante della fiducia tra i coniugi».
Secondo quanto emerso dagli atti, il coniuge trascorreva ore e ore su Instagram e Facebook, interagendo continuamente con i contenuti pubblicati da altre persone di sesso femminile. Non è infatti una novità che i social media siano spesso la causa della fine di una relazione d’amore. Tornando alla vicenda, nella provincia di Kayseri, una donna ha presentato istanza di separazione citando il comportamento digitale del marito.
L’uomo dovrà pagare 1.000 lire turche al mese come mantenimento e 60.000 lire turche come risarcimento. Insomma, un like che all’uomo è costato carissimo. Del resto, carta canta... E in generale bisognerebbe prestare molta attenzione all’utilizzo dei social. Non solo quando si è ancora insieme, ma anche in fase di separazione... Tutto ciò che scriviamo online, soprattutto quando le cose con il nostro partner si mettono male. I nostri post così come i nostri commenti possono essere usati contro di noi per metterci in cattiva, anzi cattivissima luce. Come riporta lo studio legale Boccia, sono numerosi gli esempi di commenti che possono costituire diffamazione. Tra questi troviamo: accuse non dimostrabili su comportamenti o presunti reati, recensioni online lesive della reputazione di un’attività commerciale, offese gratuite rivolte a privati o personaggi pubblici, pubblicazione di screenshot di messaggi privati contenenti accuse e, infine, insinuazioni diffamatorie nei confronti di colleghi o ex partner. Per quanto si possa avere il dente avvelenato, non è lecito mettere alla gogna social il proprio ex compagno o compagna, né tantomeno la sua presunta amante o nuova fidanzato/a. Il reato di diffamazione è infatti disciplinato dall’articolo 595 del Codice Penale. Si verifica quando si offende la reputazione di una persona che in quel momento è assente, e il fatto viene commesso comunicando con più persone (almeno due), oppure attraverso strumenti che permettono una diffusione ampia del messaggio (giornali, tv, internet, social network). Per “reputazione” si intende la stima di cui un soggetto gode nel proprio ambiente sociale. Non solo. La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro, che aumenta se l’offesa è grave o se viene commessa tramite mezzi di pubblicità come appunto i social media.




