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Ultime del diritto:fare sesso telefonico non è prostituzione

La Terza sezione penale ha annullato parte della condanna inflitta ad un milanese accusato di avere favorito la "prostituzione telefonica" di una donna

Leonardo Diana
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Telefonate a luci rosse come la prostituzione? Assolutamente no. Lo dice la Cassazione, spiegando che "Non impegnando zone corporali erogene, le prestazioni vocalì, effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l'interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali". In questo modo, la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la  prostituzione di Andrea R., invitandola a fare telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive  su tutta l'attività da svolgere. Secondo la Cassazione, la Corte d'appello di Milano "valorizzando impropriamente la possibilità di attività di prostituzione svolta a distanza, e trascurando la necessità della presenza dell'atto sessuale quale elemento caratterizzante l'atto di   prostituzione, ha finito per ritenere integrato il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione anche con riferimento alle telefonate". La prima sentenza - Di diverso parere, i giudici di merito che il 20 luglio del 2011 avevano condannato il suggeritore delle chiamate a luci rosse a due anni e otto mesi di reclusione (oltre a 4 mila euro di multa) per favoreggiamento della prostituzione di Andrea R.. Contro la  condanna, la difesa di Ivan N. ha fatto ricorso in Cassazione, facendo  presente che per la condanna in questione era necessario il   "compimento di un atto sessuale". Cosa che nelle telefonate non si era verificata. Il verdetto della Cassazione - Così, Piazza Cavour ha accolto la tesi difensiva di Ivan N. ricordando che la giurisprudenza della Cassazione ha "costantemente escluso esulare dall'area di prestazione prostitutiva il mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l'istinto sessuale salvo che, significativamente, a tal fatto non si accompagnino anche contatti corporei. Insomma, per la Cassazione, "Andrea R., oltre  a compiere prestazioni sessuali a domicilio, compiva conversazioni erotiche al telefono, senza che d'altra parte ivi mai si dia atto di prestazioni sessuali compiute al telefono dalla stessa". A questo punto sarà la Corte d'appello di Milano a rideterminare la pena al ribasso per Ivan N. (salvo confermare quella legata all'attività di meretricio svolta effettivamente a domicilio da Andrea R.), annullando la condanna per induzione alla prostituzione per le telefonate hard.

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