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Il "favoreggiamento" alla prostituzione è una boiata pazzesca: ecco perché

Filippo Facci visto da Vasinca

Se apri un chiosco di preservativi in una via di prostitute, per esempio, il reato non c'è

Andrea Tempestini
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Una persona normale, però, potrebbe chiedersi come possa esistere il reato di favoreggiamento della prostituzione visto che la prostituzione non è un reato: e avrebbe ragione, perché anche la giurisprudenza ci sbatte il cranio regolarmente. Già distinguere tra «favoreggiamento» e «induzione» è da pazzi, ma spulciando la Cassazione trovi comunque di tutto. Se apri un chiosco di preservativi in una via di prostitute, per esempio, il reato non c'è. Se affitti una casa o una camera d'albergo a ore - per attività che sono chiare a tutti - nessuno ti condannerà. Se allestisci un locale dove prostitute e clienti s'incontrino, ebbene, commetti un illecito a seconda delle sentenze: a Milano, per esempio, tendono a condannarti. Se ospiti annunci di prostitute sul tuo sito, ancora, è un dedalo: sono stati assolti dei promotori pubblicitari che procacciavano gli annunci delle prostitute, in un caso, ma sono stati condannati i gestori del sito che li ospitava; come se condannassero i direttori dei quotidiani che accolgono annunci erotici. Se convivi con una prostituta, e l'assisti, collabori con lei, persino se dividi i soldi con lei, ebbene, il più delle volte non c'è reato perché la tua attenzione non è rivolta alla prostituta, ma «alla persona». Questo per far capire che c'è da poco da attendersi (anche nel caso di Fede, Mora e Minetti) dalle sempre invocate motivazioni della sentenza: non è un caso se prima si decide e solo dopo si motiva.   di Filippo Facci @FilippoFacci1

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