Patti prematrimoniali e il sogno di omologarsi alla società americana

Le conseguenze di una decisione della Suprema Corte che ha fatto esultare chi sognano un'Italia omologata alle stelle e strisce
di Bruno Ferraromercoledì 10 settembre 2025
Patti prematrimoniali e il sogno di omologarsi alla società americana

( Pixabay)

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Una recente decisione della Suprema Corte, prontamente amplificata dai mezzi di comunicazione, ha fatto esultare quanti non da oggi sognano una società italiana omologata con quella americana, con l’affermazione della piena validità dei patti intercorsi tra i futuri sposi anteriormente al fatidico sì e con proiezione oltre il momento dell’insorgere della crisi coniugale.

La Cassazione, decidendo la controversia tra due coniugi divorziati, ha sentenziato la validità del patto con cui uno di essi aveva ottenuto dall’altro un prestito per la ristrutturazione della futura casa coniugale, obbligando il mutuatario a restituire la somma al coniuge mutuante. Ciò è stato possibile, sostiene tra le righe la suprema Corte, perché il matrimonio ha inciso nel caso di specie come semplice condizione sospensiva, ovvero come fatto oggettivo sopravvenuto che ha dato vigore all’obbligo liberamente assunto di restituire quanto ricevuto.

Se così nulla questio e soprattutto nessuna commistione e coinvolgimento dei principi che disciplinano la libertà del consenso coniugale. In parole più semplici la volontà dei nubendi deve essere pienamente libera e senza condizioni in ordine agli effetti che derivano dal vincolo coniugale: sia per quanto attiene ai rapporti tra i due coniugi (assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale); sia per quanto riguarda il rapporto tra essi ed i figli (diritto-dovere di partecipare alla loro educazione e formazione, diritto di visita, contributo di mantenimento e quant’altro facente parte del cosi detto affido condiviso in vigore da 20 anni nel nostro Paese). L’intangibilità per patto prematrimoniale nasce dal fatto che trattasi di diritti indisponibili (artt. 108, 147, 155, soprattutto 160 del Codice Civile), tant’é che anche l’accordo di affido condiviso ed il così detto divorzio congiunto diventano validi solo dopo l’omologazione da parte del Tribunale.

Mi sembra quindi opportuno spegnere i facili entusiasmi dei cosi detti “progressisti”, che a parole si battono perla libertà del consenso e per i diritti sacrosanti dei figli ma nella pratica trasformano questi ultimi, almeno in America, in entità subordinate al libero volere degli adulti. Mai come questa volta dunque il progressismo sarebbe in antitesi con l’esigenza di sana e sacrosanta conservazione dei principi su cui da sempre si fonda la famiglia italiana: e ciò a prescindere dal fondamento religioso dei matrimoni celebrati in chiesa da un ministro di culto.