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Meno carcere agli stupratori

se scelgono la castrazione
di Francesco Specchiasabato 21 marzo 2009
Meno carcere agli stupratori

2' di lettura

Se lo stupratore accetterà su base volontaria di prestarsi alla castrazione chimica potrà ottenere i benefici carcerari che il decreto-ronde del governo gli vuole togliere. È quanto prevede un emendamento al decreto-ronde, appunto, presentato dalla Lega, a prima firma Matteo Brigandì. «La proposta di modifica - spiega la relatrice del testo Carolina Lussana - prevede che la castrazione chimica possa essere chiesta su base volontaria e ovviamente potrà essere reversibile. Se l'interessato si presterà a questo tipo di trattamento potrà ottenere benefici carcerari». Gli emendamenti presentati dalla Lega sulla castrazione chimica, in realtà, sono due. Nel primo si specifica che i condannati alla reclusione per i reati di violenza sessuale anche aggravata possono essere sottoposti, se lo richiedono, al '"trattamento farmacologico di blocco androgenico totale", cioè la castrazione chimica, da parte dell'amministrazione penitenziaria secondo le prescrizioni imposte dal tribunale di sorveglianza. Questo trattamento è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico realizzato dalle Asl ed è disposto nei confronti del condannato per un tempo non inferiore ai due anni, «quando abbia scontato la pena o questa è altrimenti estinta, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonchè dei suoi rapporti con la vittima del reato». Ma il giudice potrà anche decidere che la castrazione chimica venga eseguita per tutto il periodo della condanna. Durante il trattamento si dovrà riferire periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della «cura» e il provvedimento potrà essere revocato quando verranno meno «le ragioni che lo hanno determinato». Ma, comunque, non prima di due anni.  La seconda proposta di modifica relativa a questo tema distingue tra la castrazione chimica totale, quella da effettuare durante la detenzione e quella in alternativa al regime detentivo. Per quanto riguarda la prima i condannati potranno chiedere di essere sottoposti al trattamento farmacologico «previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonchè dei suoi rapporti con la vittima del reato». E la castrazione chimica dovrà essere adottata nel caso di recidiva, se c'è stata violenza su minori e se utilizzata in un programma di recupero psicoterapeutico. Per quanto riguarda il trattamento di blocco androgenico da applicare durante la detenzione si prevede anche che, una volta effettuato su richiesta del condannato, il tribunale di sorveglianza dovrà tenerne conto «ai fini dell'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione». Se invece la castrazione chimica verrà usata in alternativa al regime detentivo, si prevede che se il condannato accetterà di sottoporsi alla «cura» il magistrato potrà disporre la sospensione condizionale della pena o misure alternative al regime detentivo. Il giudice potrà rimettere in carcere il condannato qualora si renda conto che questo ha interrotto il trattamento, o «mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione» o quando accerta «che la persona non ha collaborato alla definizione o ne ha rifiutato l'esecuzione».