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Lavoro: Consulenti, nuove misure contro illecita somministrazione manodopera

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AdnKronos
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Roma, 7 gen. (Labitalia) - Dal 2020 sono previste nuove misure di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera. E' quanto ricorda l'approfondimento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 7 gennaio 2020. I professionisti sottolineano come "il decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 - c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio - convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, infatti, modifica le regole su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, ed estende il regime del reverse charge Iva". E l'approfondimento dei consulenti del lavoro, quindi, va "ad esaminare la nuova disciplina, l'ambito di applicazione, gli obblighi posti dal Legislatore, il nuovo regime sanzionatorio e i casi di esenzione". "La decorrenza della nuova disciplina -si legge nell'approfondimento- è fissata al 1° gennaio 2020, salvo che per il reverse charge Iva per il quale, invece, occorrerà attendere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea. L'entrata in vigore dall'inizio dell'anno in corso significa che tutte le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove regole, mentre i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre 2019 (ed evidentemente anche nei mesi precedenti) continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente". "Pertanto -sottolineano ancora i professionisti- i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020. In estrema sintesi, le nuove regole in materia di ritenute fiscali prevedono per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, l'obbligo di procedere al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento". "Specularmente, il committente dovrà verificare l'avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza dei versamenti con i dati trasmessi e, in caso di riscontrate irregolarità, dovrà altresì bloccare i pagamenti a favore dell'appaltatore, subappaltatore o affidatario, pena l'applicazione di sanzioni tributarie", continua l'approfondimento. "Per consentire tali verifiche, le deleghe relative ai versamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, dovranno essere trasmesse al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute assieme a un elenco dei lavoratori occupati nell'appalto con tutti i dati necessari per i controlli", aggiunge. "Prima di approfondire nel dettaglio tutta la procedura, che si presenta articolata e non priva di insidie a causa dei diversi coni d'ombra lasciati da una disciplina invero lacunosa, occorre preliminarmente individuare l'ambito di applicazione, posto che da ciò prenderanno le mosse tutti gli obblighi introdotti dal legislatore", concludono i professionisti.

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