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Don Seppia, parla il legale: "Non esistono gravi indizi"

L'avvocato del parroco accusato di pedofilia: "Offerta stupefacenti non è credibile. Erano messaggi scritti in stato di pieno delirio"

Andrea Tempestini
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"Sosterremo l'inesistenza di gravi indizi di colpevolezza portati a supporto dell'ordinanza applicativa della misura" di custodia cautelare in carcere per don Riccardo Seppia, l'ex parroco della chiesa di via Calda a Sestri Ponente, accusato di pedofilia e cessione di stupefacenti. Lo ha dichiarato l'avvocato del prelato, Paolo Bonanni,  anticipando i motivi della richiesta di riesame che depositerà domani. Gli stupefacenti - "In particolare - ha spiegato il legale - in relazione al reato di offerta, e non cessione, di sostanze stupefacenti sosterremo che, come da giurisprudenza abbastanza consolidata della Cassazione, si debba trattare di un'offerta seria e credibile. Nel nostro caso, l'offerta non è stata nè seria nè credibile perchè tutte le volte in cui l'indagato ha chiesto 'ti piace la coca?' piuttosto che 'usi coca?' si è fermato lì, senza andare oltre a richiedere che il soggetto che ascoltava la conversazione o riceveva i messaggi, la voleva, non ha mai battuto il prezzo, non ha mai fatti assolutamente nulla che non sia la generica informativa 'ti piace la coca?', con risposta 'sì o 'nò. Per cui, secondo noi, l'offerta di stupefacente non può essere credibile. Messaggi deliranti - "Tanto meno - ha proseguito l'avvocato Bonanni - può essere credibile quando il soggetto, in stato di completo delirio da assunzinoe di stupefacenti sintetici, quindi non cocaina ma pastiglie tipo ecstasy, mandando un messaggio al proprio fornitore a Genova mentre lui si trovava a Milano alle 4 di notte, gli chiede 'vieni, ho coca'. Questo, secondo noi, è totalmente inattendibile, anche perchè segue altri 38-40 messaggi dal contenuto assolutamente irripetibile e palesemente delirante. Per questo riteniamo che anche questa offerta non sia credibile e seria, se si può parlare di offerta. Per quanto riguarda la tentata induzione alla prostituzione del minorenne abbiamo riscontro agli atti della palese desistenza del Seppia, il quale rinuncia a incontrare il minorenne albanese di 17 anni, dicendogli che aveva paura e non voleva più incontrarlo. Per cui, a nostro parere, si configura una ipotesi di desistenza e, come tale, penalmente non punibile", Induzione alla prostituzione - "Per quanto riguarda la sostanza del reato di induzione alla prostituzione, è pacifico - ha proseguito il legale di don Seppia - che l'imputato sia stato contattato dal minore albanese, e non viceversa, che si è sostanzialmente proposto per una prestazione a pagamento. Il Seppia gli ha chiesto quanto fosse il corrispettivo e questo minorenne ha risposto che il corrispettivo sarebbe stato 40 euro. Il Seppia avrebbe accettato questo tipo di proposta, ma poi, resosi conto della gravità morale del fatto, ha desistito e ha detto che non era disponibile ad incontrarlo e non lo ha quindi mai visto nè più sentito. L'ultimo punto - ha proseguito l'avvocato Bonanni - è quello relativo alla violenza sessuale tentata per aver posto il braccio dietro la schiena e la mano sul ginocchio del chierichetto durante un colloquio. Secondo noi questi atti non costituiscono atti sessuali in sè, non sono stati posti in essere con libido sessuale da parte del Seppia, ma sono stati semplicemente un gesto di affetto, che il Seppia poteva avere nei confronti di qualunque altro parrocchiano e non risulta siano stati percepiti come atti sessuali dal ragazzino. Per cui mettiamo in dubbio anche questo. Questa - ha concluso l'avvocato Bonanni - è indicativamente la linea difensiva".

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