Par Condicio: Ciambetti (Veneto), 'serve norma adatta alla nuova realtà' (2)
(AdnKronos) - “Ancora nel 1993 - ha proseguito Ciambetti - la Corte Costituzionale ricordava ‘l'imperativo costituzionale' per cui, cito testualmente, ‘il diritto all'informazione, garantito dall'art.21 della Costituzione, è qualificato e caratterizzato, innanzi tutto, dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, cosicché il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali e politici contrastanti'. Per garantire questo diritto, dunque, bisognava porre dei paletti precisi, che impedissero un accesso privilegiato al mezzo televisivo vuoi nelle trasmissioni di informazione, vuoi nell'acquisto di spazi pubblicitari. Il vero fattore innovativo fu il nuovo uso del mezzo televisivo e delle tecnologie allora disponibili". "Nella composizione della Legge, poi, fu tenuto conto della necessità di evitare che il politico uscente da una carica istituzionale si trovasse in una condizione di superiorità rispetto agli sfidanti che non potevano godere delle agevolazioni e facilitazioni di chi poteva invece sfruttare i mezzi informativi della Pubblica Amministrazione: da qui nasce l'art. 9 della legge 28/2000, al centro del dibatto odierno”, ha spiegato.