Sardegna: Regione, rallentamento spoglio per complessita' procedure legge
Cagliari, 17 feb. - (Adnkronos) - "E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; e' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione". E' una delle disposizioni, inserite nella legge regionale n. 7 del 1979 per l'elezione del Consiglio Regionale della Sardegna, fa sapere la stessa Regione in una nota, che sta rallentando, di fatto, le operazioni di spoglio e l'invio dei dati dai Comuni al servizio elettorale della Regione. Oltre a fissare questo criterio rigido per lo spoglio, un altro "intoppo" è rappresentato dalle timbrature, spiega la Regione. La norma al quarto comma dell'art. 64, prevede che "quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione". Timbro che va apposto subito anche sulle schede che contengono un voto di lista, ma senza l'indicazione della preferenza per il consigliere. Infine, va apposto timbro "in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente", per le schede dove l'elettore non ha espresso il voto per il Presidente.