Roma, 19 lug. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha stabilito, su ricorso presentato dalle regioni Friuli venezia Giulia e Sardegna, l'illegittimita' costituzionale delle norme, previste dalle manovre finanziarie varate la scorsa estate, che prevedono l'estensione delle misure oltre l'anno 2014. "L'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive" fa venir meno la condizione "della temporaneita' delle restrizioni", rileva la Consulta, che ha quindi dichiarato "l'illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui estende anche agli anni successivi al 2014 le misure disposte dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, e del comma 5 dello stesso art. 20, nella parte in cui dispone che le misure previste si applichino, nei confronti delle Regioni speciali, 'per gli anni 2012 e successivi' e 'a decorrere dall'anno 2012' (lettera b), anziche' 'sino all'anno 2014"'. Secondo le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, che hanno promosso il ricorso, le norme violavano "gli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost., gli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e gli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna".




