Giustizia: Toscana, dal 1 aprile parte la mediazione tributaria (2)
Economia
(Adnkronos) - L'istanza, che puo' contenere oltre all'eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell'atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni successivi, l'Ufficio prendera' in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l'accertamento, l'istanza e decidera' se accoglierla, nella sua totalita' o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un'intesa o in precedenza interviene il diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo cosi' la via al contenzioso.