Taranto, 15 gen. (Adnkronos) - La legge 231 del 24 dicembre 2012, con la quale il Parlamento, convertendo in legge il decreto del governo, consentiva la ripresa della produzione e della commercializzazione dei prodotti all'Ilva, "presenta evidenti profili di contrasto innanzitutto con l'articolo 3 della Costituzione, ossia con il principio di uguaglianza, dal momento che indentici fatti-reato, quali, in ipotesi, quelli contestati nel decreto di sequestro del 22 novembre 2012, se commessi da alcune imprese, possono determinare il sequestro del prodotto medesimo e la conseguente incommerciabilita' dei beni, se commessi, invece, da Ilva Spa, non comportano analogo effetto, determinandosi in questo modo", secondo il collegio del Tribunale dell'appello cautelare di Taranto, "una inammissibile disparita' di trattamento". Questa l'ordinanza con cui il presidente del collegio (1° sezione penale) Alessandro De Tommasi, il giudice relatore Benedetto Ruberto e il giudice a latere Massimo De Michele sospendono il giudizio sulla richiesta di dissequestro dei prodotti finiti presentata dai legali dell'Ilva e inviano gli atti alla Corte Costituzionale sollevando una questione di legittimita' costituzionale in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica sulla legge. "La legge si presenta pertanto - aggiungono i giudici - come 'legge del caso singolo"'.




