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Brindisi: motivazione sentenza, possibili complici in preparazione strage

domenica 22 settembre 2013
Brindisi: motivazione sentenza, possibili complici in preparazione strage

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Brindisi, 16 set. (Adnkronos) - "Ritiene la Corte che se e' certo che il Vantaggiato abbia agito da solo sia nella fase di collocazione dell'esplosivo che in quella di attivazione dell'innesco, non puo' escludersi in modo altrettanto certo che, alla luce delle iniziali affermazioni rese dallo stesso agli inquirenti, della cui maggiore attendibilita' si e' appena detto e di quanto detto con riferimento a Marchello Giuseppina, qualche complice sia intervenuto nelle fasi precedenti (reperimento contenitori, trasporto delle bombole ecc.)". Lo scrive la Corte di Assise del Tribunale di Brindisi nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 18 giugno Giovanni Vantaggiato, l'imprenditore 69enne di Copertino (Lecce), reo confesso, e' stato condannato all'ergastolo per l'attentato esplosivo davanti alla scuola 'Morvillo-Falcone del 19 maggio del 2012 in cui' mori' Melissa Bassi. Come chiesto dall'accusa, rappresentata in aula dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, per la Corte "sussistono gli estremi dell'aggravante della cosiddetta finalita' di terrorismo". Secondo la Corte "l'attentatore, sia nel momento in cui inizia a premere il pulsante sia, successivamente, quando si sposta nella parte posteriore del chiosco, pur non ripreso, ha la possibilita' di vedere, in modo nitido e senza ostacoli, l'area dell'intero incrocio tra viale Palmiro Togliatti - viale Aldo Moro - via Galanti ed e' perfettamente in grado di vedere il posto dove e' collocato il bidone con l'esplosivo nonche' le persone che attraversano via Galanti (comprese le cinque persone riprese alle ore 07.41) a meno che nell'arco temporale ristrettissimo in cui non e' inquadrato dalle telecamere non sia riuscito a raggiugere la parte estrema del chiosco a ridosso del muro di cinta ed a girarsi di spalle in modo da porre il suo sguardo esclusivamente sulla parete del chiosco. Tale ultima eventualita', a parere della Corte non si e' verificata perche' assolutamente incompatibile con i movimenti compiuti dall'attentatore prima di uscire dall'inquadratura".