Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Ritiene il Tribunale di dover tenere conto anche della capacità a delinquere dell'imputato desunta dalla condotta susseguente ai rati consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010 attuata anche corrispondendo a El Mahroug Karima e ad alcuni testimoni ingenti somme di denaro". E' uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza dei giudici di Milano sul caso Ruby.




