(Adnkronos) - "La norma - si legge nell'impugnativa - da un canto pone il divieto di erogare da parte dell'amministrazione regionale e di enti ed organismi dalla stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di espressa previsione legislativa che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura, dall'altro consente la prosecuzione della corresponsione per quelle in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991, nonché espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale. Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza oggetto di ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente".


