(Adnkronos) - L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia (Atc) dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo Atc e ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Atc dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria. Per ciascun cacciatore, il limite di carniere giornaliero è stabilito nella misura di 20 capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di 5 capi per ogni specie di: merlo (Turdus merula) e tortora (Streptopelia turtur turtur).