(Adnkronos Salute) - Il giudice fiorentino Paparo ha dunque sollevato la questione di legittimita' costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento di merito. Secondo il magistrato il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa comporta "una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza". Il richiamo esplicito e' all'orientamento della Consulta secondo la quale per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve farsi riferimento al 'punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore'. "La coppia - spiega Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni e legale della coppia insieme a Gianni Baldini docente di Biodiritto dell'universita' di Firenze - si era rivolta all'Associazione, perche' pur potendo accedere alla fecondazione assistita perche' sterili, la legge 40 vieta l'unica tecnica che potesse dare loro una gravidanza: l'eterologa". Per questo motivo "il legislatore dichiara espressamente (all'art. 1) che l'obiettivo della legge in esame 'e' quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana' consentendo 'il ricorso alla procreazione medicalmente assistita….qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'". Secondo Gianni Baldini "il giudice, in sintesi ritiene che il divieto di eterologa viola l'art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita', che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano. Si deve invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilita' o infertilita'), possa corrispondere una uguale possibilita' del ricorso alla Pma, applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, che va individuato in relazione alla causa patologica accertata". (segue)



