(Adnkronos) - In particolare, il capo dell'equipe, sosteneva a sua discolpa, che non avrebbe potuto non fidarsi dell'attivita' svolta dai medici che in precedenza si erano occupati del caso. Piazza Cavour ha bocciato la tesi difensiva e ha sottolineato che "nessun 'principio di affidamento' puo' invocare a propria discolpa il medico il quale, in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza, aveva proceduto all'asportazione chirurgica sulla base di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal medico addetto all'accettazione, senza fare luogo all'agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico". Bocciata anche la tesi che faceva leva sul principio della 'medicina dell'evidenza'. La Cassazione in proposito spiega che "la visione endoscopica, in casi del genere, non risulta risolutiva, poiche' non in grado di evidenziare quale fosse l'ovaio malato da estirpare". Piu' in generale, la Suprema Corte spiega che "deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell'intervento, il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, proceda all'operazione senza avere prima proceduto al riscontro della stessa". Nessun dubbio, infine, per la Cassazione sulla contestazione fatta alla dottoressa in relazione al reato di falso.



