Acquisti online, tutto quello che non sapete e che vorreste sapere: le armi a vostra disposizione
Il fantastico e insidioso mondo degli acquisti online e a distanza. Forse non tutti lo sanno, ma per l'effetto di una direttiva europea recepita in Italia con il decreto legislativo 21 del 21 febbraio 2014 570 milioni di consumatori, ossia tutti gli europei, possono godere di determinate tutele che rendono più sicure le compere sul web. Un significativo pacchetto di novità, soprattutto per i contratti a distanza, che andiamo a passare in rassegna. Sovrapprezzi - La direttiva introduce nuovi vincoli a beneficio dei consumatori per i pagamenti alle diverse tipologie di contratto non forniti su supporti materiali, come ad esempio i biglietti di viaggio elettronici. Nel dettaglio aziende e professionisti non possono imporre ai consumatori spese ulteriori per l'uso di determinati strumenti di pagamento. Tutele - Gli europei hanno la garanzia di maggiore sicurezza nelle procedure di acquisto, e le imprese potranno contare su un migliore funzionamento del mercato interno e su risparmi in termini di oneri amministrativi, nel caso in cui si desideri vendere a livello transfrontaliere con le medesime modalità di vendita nazionali, le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Di seguito, si entra nel dettaglio delle nuove tutele. Costi nascosti - La tipica "trappola" del costo nascosto su Internet viene disinnescata. Per esempiuo suonerie, ricette e giochi elettronici non potranno essere più reclamizzati come gratuiti se poi celano costi di abbonamento. I consumatori dovranno infatti esplicitamente confermare di aver compreso che l'offerta è a pagamento. Il decreto stabilisce che se l'ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link, questo deve indicare in modo inequivocabile che con lo stesso pulsante o link si proceda all'acquisto versando una somma di denaro. In caso contrario il consumatore non è obbligato a pagare. Telefonia - Il decreto stabilisce per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono che l'impresa debba confermare l'offerta al consumatore, che è vincolato soltanto dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto, anche mediante una firma elettronica. Nel caso in cui si tratti di servizi, la conferma da parte dal professionista deve avvenire prima dell'erogazione del servizio stesso. E' previsto in ogni caso che il servizio non venga prestato nei 14 giorni validi per il recesso, a meno che il consumatore non chieda esplicitamente l'attivazione. Trasparenza - I prezzi devono essere trasparenti e comprensivi di tutte le voci: chi vende deve chiarire il costo totale del prodotto o del servizio offerto, comprensivo dunque di qualsiasi extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati dei costi stessi prima di inviare l'ordine. Recesso - Il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso di una vendita a distanza (internet e telefono, per intendersi) aumenta da 7 a 14 giorni. Se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sulla possibilità di recesso, il tempo si dilata fino a 1 anno e 14 giorni. Rimborsi - Nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i successivi 14 giorni con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per l'acquisto. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre a carico del consumatore saranno quelli di restituzione. Limiti - La normativa non si applica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali se il consumatore deve pagare un corrispettivo che non supera i 200 euro. Non si applica, inoltre, ad alcune tipologie di contratto come quelli di credito a consumo, quelli a distanza di servizi finaziari, alla multiproprietà, ai contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale come un notaio e ai contratti turistici. Sanzioni - Il decreto, infine, attribuisce all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette. Dunque l'Antitrust potrà comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non risepttano la nuova normativa.