Detrazione Iva, arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Fisco
Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. Con la circolare n. 1/E di oggi, infatti, l'Agenzia chiarisce che "il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data". Nella circolare, l'Agenzia assicura "non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica" perché i chiarimenti sono arrivati dopo il 16 gennaio 2018. Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate analizza le criticità che derivano dall'applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto "dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l'esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto". "Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l'esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture" chiarisce l'Agenzia. In particolare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che "per esercitare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019". "L'Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece -continua l'Agenzia- essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017". L'Agenzia delle Entrate avverte inoltre che "in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica".