In caso di concordato preventivo la legittimazione sotto il profilo tributario spetta al commissario nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione.


In caso di concordato preventivo la legittimazione sotto il profilo tributario spetta al commissario nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione.



