Roma, 24 mar. (Adnkronos) - E' stato firmato dal Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Francesco Profumo il Decreto rettificativo e integrativo del D.M. N.249/2010 che, oltre a prevedere nuovi criteri di programmazione del numero dei posti dei docenti abilitati necessari per il funzionamento del sistema formativo nazionale, ha affiancato al Tfa ordinario, percorsi abilitanti riservati (il cosiddetto TFA speciale), come misura transitoria limitata a tre annualita' (2012-13, 2013-14 e 2014-15). Il provvedimento, tanto atteso da numerosissimi docenti precari non abilitati ed in servizio da almeno 3 anni entro il periodo degli anni scolastici 1999-2000 e 2011-12 e il cui numero stimato e' di circa 75.000, e' stato completato. Per diventare efficace deve ora solamente essere registrato alla Corte dei Conti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gia' nei prossimi giorni sara' avviata la programmazione di questi percorsi, che prevedono tre fasi, strettamente integrate tra loro, per acquisire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola: prova nazionale, tendente ad accertare le capacita' logiche, di sintesi e linguistiche del candidato, il quale potra' conseguire un punteggio fino a 35 punti; la graduatoria compilata sulla base dei punteggi conseguiti nella prova nazionale servira' anche a stabilire l'ordine delle ammissioni ai percorsi abilitanti riservati nelle singole universita', che, visto il numero rilevante degli aventi diritto, specie per alcune classi di concorso piu' affollate, potranno prevedere piu' edizioni; percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41 crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che - se superate - potranno far conseguire all'abilitando da 30 a 50 punti; prova finale, che andra' ad accertare la preparazione professionale dell'abilitando e che sara' valutata con un punteggio fino a 15 punti. Il titolo di abilitazione sara' dunque conseguito se il candidato avra' ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100. Questo percorso e' stato regolamentato da un secondo decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, ma contestualmente firmato dal Ministro Profumo. (segue)




