(Adnkronos) - Inutilmente l'Inail ha tentato di ribaltare la decisione della Corte d'appello di Brescia del 2009. Nel dettaglio, piazza Cavour spiega che "nel caso di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilita' dell'origine professionale, questa puo' invece essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita'". A tale proposito, osserva ancora la Cassazione, "il giudice deve non solo consenire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve anche valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa 'ex officio' diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entita' e all'esposione del lavoratore ai fattori di rischio e anche considerando che la natura professionale della malattia puo' essere desunta con elevato grado di probabilita' dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia di lavoro". Ebbene, dice la Cassazione, "la sentenza impugnata ha fatto applicazione di tali principi, ravvisando la sussistenza del requisito di elevata probabilita' che integra il nesso causale".




