Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Sono reato le riprese dell'investigatore privato dal giardino. Parola della Cassazione, che ricorda come sussista il reato di interferenze illecite nella vita privata anche se la persona ripresa non e' identificabile. In proposito, la Suprema Corte spiega che "ai fini della configurabilita' del reato punito dall'art. 615 bis c.p. e' irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilita', della persona cui si riferisce l'immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'interesse protetto dalla norma non e' soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all'interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino". In questo modo, e' stata convalidata la condanna ad una multa per interferenze illecite nella vita privata nei confronti di un investigatore privato, W. P., che riprendeva immagini della vita privata di D. M. dal giardino. In primo grado lo '007' privato era stato condannato ad una pena detentiva di sei mesi. Inutile il ricorso in Cassazione. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'investigatore, sostenendo che l'interferenza illecita nella vita privata sussiste anche se le riprese vengono effettuate dall'esterno, come in questo caso dal giardino, e anche se la persona presa di mira "non e' identificabile". La sentenza della Cassazione ha cosi' confermato la decisione della Corte d'appello di Milano del maggio 2011.




