(Adnkronos) - Scrive la Cassazione, convalidando la sentenza della Corte d'apppello di Trieste del 30 giugno 2010, che "gli imputati versavano in errore inescusabile ovverossia determinato da colposa negligenza, da macroscopica leggerezza e da imperizia per non essersi accertati, una volta attuata la definitiva immobilizzazione a terra del Rasman, posto in condizione di non nuocere, della condizione di pericolo per la sua incolumita' derivante dall'impedimento alla funzionalita' respiratoria che la perdurante compressione sul tronco e sull'addome aveva cagionato tanto da provocarne la cianosi del volto". Ancora la Suprema Corte, riferendosi al fatto che il ragazzo giaceva a terra ammanettato, dice che "gli agenti avevano un obbligo di protezione siccome investiti di una ben precisa posizione di garanzia". La Cassazione, oltre a respingere i ricorsi della difesa degli agenti, ha respinto anche il ricorso dei familiari di Riccardo Rasman che chiedevano di ottenere un risarcimento anche da Francesca Gatti, l'unica agente di polizia che ha partecipato all'irruzione uscita indenne dai processi per la quale la Cassazione ha confermato che "manca la prova che anch'essa abbia contribuito alla fase successiva di contrizione e di contenimento della vittima". Respinta anche la richiesta di Giuliana Rasman di alzare il risarcimento a lei e agli altri due parenti vista "l'irrisorieta' della provvisionale accordata in primo grado ai parenti" fissata in 20 mila euro ciascuno.



