Roma, 24 ott. - (Adnkronos) - Il viaggio di lavoro con l'amica puo' diventare motivo di addebito in una causa di separazione. Lo ha stabilito la Cassazione, convalidando una pronuncia di addebito nei confronti di un uomo d'affari siciliano, M.A., che nell'aprile 2005, quando ancora il matrimonio con D.P. era in piedi, aveva fatto un viaggio di affari insieme all'amica, diventata poi la compagna. A smascherare il marito fedifrago, un collega di lavoro che, nella causa di separazione, ha offerto dettagli sul viaggio di lavoro in compagnia, ed e' stato ritenuto "attendibile in quanto non legato da rapporti familiari con le parti". Inutilmente M.A. si e' difeso in Cassazione, contestando la sentenza della Corte d'appello di Palermo del dicembre 2010, soprattutto nella parte in cui aveva dato "rilevanza causale" al viaggio di lavoro come "ipotesi di adulterio". La Prima sezione civile - sentenza 8175 - ha bocciato il ricorso dell'uomo sul punto e ha evidenziato che "la valutazione compiuta dalla corte territoriale, che ha considerato" il testimone "maggiormente attendibile non essendo legato da rapporti familiari con le parti, appare esente da censure sotto il profilo logico giuridico". Analoghe considerazioni la Cassazione le ha riservate per la "partecipazione" dell'amica di M.A. "al viaggio di lavoro", anche se ha rilevato anche che tra le ragioni dell'addebito va pure considerato "il reprensibile contegno idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche non ancora intrattenuta con carattere di stabilita'". Piazza Cavour ha pero' accolto il ricorso del marito, disponendo un nuovo esame davanti alla Corte d'appello di Palermo, sul mantenimento alla ex, accordato in appello per una somma di 150 euro al mese (500 euro sono stati stabiliti per il figlio minorenne). In proposito la Suprema Corte ha segnalato che "manca una ricostruzione attendibile del tenore di vita dei coniugi".




