(Adnkronos) - Contro la condanna al risarcimento dello stress al lavoratore, la societa' ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante date le "pause di inattivita'" legate a quel genere di prestazione. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha osservato che "il principio di 'ragionevolezza' in base al quale l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa" Del resto, annota ancora la Suprema Corte, "il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattivita', computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso puo' disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se e' costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, e' obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessita'". Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che "legittimamente la Corte d'appello ha osservato che la societa' aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull'equilibrio psico-fisico del medesimo". Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro e' stato ritenuto "concausa della sindrome nevrotica ansiosa" del lavoratore.




