Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo un estratto del libro del ministro della Giustizia Carlo Nordio dal titolo “Una nuova giustizia” (casa editrice Guerini e Associati), dedicato ai motivi per cui la riforma non viola la Costituzione. Il libro verrà presentato domani alle 11 a Montecitorio (Aula dei gruppi parlamentari)
L’obiezione rivolta più arrogante e contraddittoria è che la riforma tradirebbe la Costituzione. È una tale stupidaggine che non varrebbe nemmeno la fatica di una risposta. Se infatti la stessa Costituzione prevede la sua modifica attraverso il procedimento che il nostro Parlamento ha seguito, come si può affermare che, modificandola, la violentiamo? Non solo. In diritto vale il principio che il legislatore ubi voluit dixit: il silenzio della legge non è lacuna da colmare. E infatti ha sancito all’art. 139 che l’unica norma non suscettibile di revisione costituzionale è la «forma repubblicana». La dottrina e la prassi vi hanno aggiunto i princìpi fondamentali scolpiti nella primissima parte, ma nessuno si è mai sognato di includervi la separazione delle carriere e un’Alta Corte disciplinare, che peraltro furono oggetto di ampia discussione durante la Bicamerale presieduta dall’on. Massimo D’Alema e naufragata per altre ragioni. Ma andiamo per ordine. La nostra Costituzione fu costruita dalle intelligenze più acute, dai cuori più appassionati e dalle volontà più determinate che la politica italiana potesse esprimere tra le rovine del dopoguerra. Gli stessi nomi di Croce, De Gasperi, Togliatti, Nenni, Saragat, Calamandrei e tanti altri ci incutono un timore reverenziale pari a quello che i dotti dell’apologetica e della patristica ispirarono alle prime generazioni cristiane. Tuttavia a questo mondo non vi è nulla di immutabile. Soltanto la Veritas Domini – come recita il salmista – manet in Aeternum.
E la nostra gloriosa Costituzione è in parte invecchiata, perché delle due ideologie che la ispirarono una si è affievolita, e l’altra è addirittura scomparsa. Il cattolicesimo, rappresentato dalla firma di Alcide De Gasperi, si è secolarizzato, e Dio, anche nella liturgia, si sta stemperando in una vaga entità equa e solidale. Mentre il marxismo, sigillato dalla firma di Umberto Terracini, si è rivelato una caricatura grottesca, e talvolta sanguinaria, di un egalitarismo utopistico. Rimane, nella Costituzione, la firma di De Nicola, che avrebbe dovuto introdurre una componente liberale. Ma di liberale in essa c’è poco, e quel poco è annacquato dal compromesso formale tra le due chiese maggioritarie, cosicché ogni nobile principio è temperato da puntigliose eccezioni. La libertà personale è inviolabile, ma può essere limitata dall’autorità giudiziaria e, provvisoriamente, da quella di pubblica sicurezza. Altrettanto inviolabili sono il domicilio e la segretezza delle conversazioni, ma in casi particolari sono ammesse incursioni invasive. E così la libertà di riunione, che può essere vietata, la libertà di stampa, che può essere compressa, l’iniziativa economica, che può essere limitata, e infine la proprietà privata, che però deve avere – Dio sa come – una funzione sociale.
La nostra Costituzione è un geniale, e necessitato, compromesso di concetti troppo conservatori per placare i progressisti, troppo arditi per gratificare i conservatori, e troppo conciliatori per convincere ambedue. Peraltro è vero che questo bilanciamento di interessi si trova in tutti i Paesi. Anche in Gran Bretagna, dove è nata la moderna democrazia, il giudice può limitare la libertà personale prima della condanna, disporre perquisizioni, intercettare la corrispondenza eccetera. Ma è altrettanto vero che soltanto da noi ha assunto una tale alterazione di equilibri da invertire il rapporto tra regola ed eccezione. L’esempio più clamoroso è costituito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali. Se ne fanno in un anno oltre 150mila, più di tutta la Ue messa assieme. Quasi tutte hanno coinvolto persone ignare e innocenti, alcune hanno coinvolto anche parlamentari e sfiorato un paio di presidenti della Repubblica. Ne abbiamo già parlato descrivendo il caso Palamara. Ma la prova più palese della compatibilità della nostra riforma con l’assetto costituzionale deriva proprio dall’ampia discussione intervenuta tra i padri costituenti sulla separazione delle carriere e la figura del Pm rispetto a quella del giudice.




