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L'Islam non può sostituirsi alla Costituzione

Bisogna ribadirlo con chiarezza: non sono ammesse eccezioni rispetto alla Carta
di Nicolò Zanonvenerdì 9 ottobre 2026
L'Islam non può sostituirsi alla Costituzione

3' di lettura

C’è una linea rossa che non può essere superata nella nostra convivenza civile. È il confine che distingue una comunità, unita intorno a un nucleo di valori comuni, rispetto a un magma disordinato di gruppi, ciascuno dei quali reclama il diritto di reggersi secondo regole proprie.

Questa linea rossa è delineata – lo si segnala ai cantori della “Costituzione più bella del mondo” – nell’articolo 3 della Carta, laddove è detto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Prima ancora di implicare il divieto di discriminazioni irragionevoli (in base al sesso, alle opinioni politiche, alle condizioni sociali ecc.), questo principio impone una cosa elementare ma decisiva: che nessun individuo e nessun gruppo possa chiamarsi fuori rispetto al rispetto e all’applicazione della legge, e dire “per me, per noi, la legge italiana non vale”.

Se i nostri distratti intellettuali, sempre pronti ad avallare qualunque tendenza multiculturale, avessero anche bisogno di un riferimento storico non sgradito, segnalo che la Rivoluzione francese aveva proprio lo stesso obbiettivo: l’abbattimento di una società divisa in gruppi (allora si chiamavano ceti), ciascuno dei quali si amministrava con regole proprie.

Per tutte queste ragioni, allarma non poco, se confermata, la notizia dell’istituzione di una “camera arbitrale” che – a Padova, a beneficio delle persone di fede islamica – dovrebbe risolvere i contrasti civili e familiari secondo le regole della sharia. Ancor più la notizia dovrebbe inquietare, se fosse vero che gli ideatori vedono la creazione dell’organismo come un primo passo verso l’introduzione generalizzata in Italia della legge islamica.

Non è difficile scorgere nell’iniziativa padovana la tendenza verso la istituzione di enclaves, fatte di persone e territori in cui il diritto italiano non penetra e non vale: mondi separati, ove non c’è spazio né per i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, né per il nostro diritto privato. Né, quindi, per la stessa autorità dello Stato.

LESIONE DEI DIRITTI

Non mancherà, certo, chi rivendica il diritto delle singole comunità etniche o religiose di restar legate alla propria cultura d’origine, nel nome di un relativismo culturale che si crede utile all’inclusione e alla tolleranza. Ma a questi dotti profeti del multiculturalismo bisogna ricordare che le enclaves in questione, dove già purtroppo esistono (anche in Europa), sono i luoghi in cui si consuma la lesione dei diritti delle persone più esposte o deboli (le donne e le ragazze soprattutto, per non parlare del mondo LGTBQ+). E se arrivassero non ostacolate anche da noi, queste zone franche sarebbero i luoghi in cui quella lesione, che già si verifica in una miriade di casi isolati, verrebbe addirittura istituzionalizzata e autorizzata. Il caso padovano, è utile chiarirlo, non assomiglia affatto alle situazioni, normali nella nostra esperienza, in cui gruppi sociali o categorie professionali affidano la gestione delle peculiari controversie interne a organismi specifici, che seguono codici propri. Queste ipotesi rientrano nella normale libertà associativa. E nulla c’entrano poi i veri arbitrati, che anche il diritto italiano conosce, cioè l’affidamento delle liti alla decisione di soggetti che non appartengono all’ordine giudiziario.

Perché anche gli arbitri applicano la legge italiana, e, laddove possono decidere secondo equità, così fanno perché autorizzati dai nostri stessi codici. Nel caso di Padova, invece, stiamo parlando, a quanto risulta, di questioni di diritto privato e familiare, cioè di questioni della massima importanza per la vita ordinaria di ciascuno di noi. Vicende alle quali si pretenderebbe di applicare una regolamentazione speciale (la sharia) solo in virtù della fede religiosa degli interessati. Nulla di più contrario ai principi, vien da dire. Ed è bene, dunque, ribadirlo con chiarezza: non può essere ammessa eccezione alcuna sull’applicazione della legge italiana, e di tutti i diritti che la Costituzione riconosce, a chi ha scelto di vivere e lavorare in Italia.