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Sea Watch, il magistrato smonta la gip di Agrigento, Alessandra Vella: "Carola libera, cosa proprio non torna"

Caterina Spinelli
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Qualche giorno fa il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto la mancata convalida dell'arresto di Carola Rackete, (capitana della Sea Watch 3) per i reati di resistenza e violenza nei confronti di una nave da guerra (art. 1100 codice della navigazione) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 codice penale), per avere ignorato l'alt imposto dai militari della Guardia di Finanza e per avere urtato una loro motovedetta. Ma non tutti nel mondo della magistratura sono d'accordo con il provvedimento: "Si tratta di un'ingiustizia" ha riferito l'avvocato palermitano Salvatore Ferrante a Livesicilia. "Alla base del mio convincimento pongo valutazioni di natura esclusivamente giuridica. Il gip non ha convalidato l'arresto in quanto ha ritenuto che la motovedetta della Guardia di Finanza non fosse qualificabile come nave da guerra, poiché operava all'interno delle acque territoriali. A sostegno della propria decisione il Giudice citava una vecchia Sentenza della Corte Costituzionale, la numero 35 del 2000, che affermava che le unità navali di quel corpo armato sono considerate navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un'autorità consolare". Leggi anche: Il Csm difende il gip di Agrigento: "Bisogna tutelarla" Eppure qualcosa - secondo il legale - non torna: "La Sentenza citata dal Giudice non dice, però, questo. Dice, semmai, che i mezzi nautici della guardia di finanza, al pari di quelli della Marina Militare, sono mezzi militari e a riprova di ciò afferma, tra le altre cose, che quando operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un'autorità consolare, le sue unità navali esercitano le funzioni di polizia proprie delle navi da guerra. Ma non esclude da nessuna parte che esse svolgano la medesima funzione anche quando operano in acque territoriali". La natura di nave da guerra delle motovedette della Guardia di Finanza è confermata, inoltre, da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che il Giudice di Agrigento ha del tutto omesso di valutare. "Mi riferisco, in particolare, alla Sentenza numero 31403 del 14 giugno 2006, che riguarda un caso di speronamento di un'imbarcazione della Guardia di Finanza da parte di una barca privata che nel corso di un'operazione di controllo sulla pesca abusiva di molluschi non si era fermata all'alt". Leggi anche: Ennesima provocazione da Mediterranea: "Querelare Salvini" Non solo, Ferrante cita anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, che definisce "nave da guerra una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare". Insomma, tutte le fonti normative e giurisprudenziali confermano la natura di nave da guerra delle motovedette della Guardia di Finanza. Le delucidazioni dell'avvocato non finiscono qui. Nel mirino anche la "scelta del porto sicuro": "Nella sua Ordinanza la Convenzione S.A.R. di Amburgo del 1979 dispone che la nave che effettua un salvataggio debba richiedere al paese competente per l'area S.A.R. l'assegnazione di un porto sicuro. Quindi, tale scelta non è lasciata alla libera valutazione e alle conoscenze personali del capitano di una nave, bensì è riservata dall'autorità marittima dello stato responsabile per l'area di ricerca e salvataggio nella quale è avvenuto il soccorso". "È inammissibile - conclude Ferrante su Livesicilia - che un soggetto privato, che opera per conto di una O.N.G., sindachi l'indicazione fornitagli dal governo legittimo di uno stato sovrano che ha aderito ad una Convenzione tra stati

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