Via libera da Palazzo Madama al decreto legge che prevede misure urgenti antiterrorismo e la proroga delle missioni internazionali sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia: 161 i voti favorevoli, 108 contrari e un astenuto. A favore hanno votato anche gli ex forzisti Sandro Bondi ed Emanuela Repetti. Il provvedimento era stato approvato in prima lettura dalla camera il 31 marzo scorso ed è stato così convertito in legge. Il provvedimento che ora è legge (era stato approvato in Parlamento il 31 marzo scorso) rafforza la normativa penale in materia di terrorismo internazionale e affida al Procuratore nazionale Antimafia il coordinamento delle inchieste sul terrorismo. Tra le misure approvate, la pena della reclusione da cinque a otto anni per il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e l’inserimento, nel codice penale, del nuovo delitto di ’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismò che mira a colpire i cosiddetti i ’foreign fighter’ con la reclusione da cinque a otto anni. Reclusione dai cinque ai dieci anni, invece, per i "lupi solitari" che progettano attentati in Italia. Di seguito le principali norme contenute nel provvedimento approvato. FOREIGN FIGHTERS- Coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo sono puniti con la reclusione da 5 a 8 anni. Stessa pena per coloro che organizzano finanziano o propagandano viaggi finalizzati al compimento di condotte terroristiche. Prevista la custodia cautelare in carcere. LUPI SOLITARI - La reclusione da 5 a 10 anni viene prevista per colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni "sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo", pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. La nuova legge prevede anche che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore". WEB - Il provvedimento reca misure di prevenzione, volte a contrastare in particolare le attività di proselitismo attraverso Internet dei foreign fighters. L’uso di strumenti informatici diventa un’aggravante quando viene utilizzato per compiere reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo. Simili aggravanti di pena vengono introdotte per la fabbricazione e la detenzione di documenti falsi. BLACK LIST SITI WEB - La polizia postale e delle comunicazioni deve costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti Internet che vengano utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica e condotte con finalità di terrorismo nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Si stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, agli Internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del provider consegue l’interdizione all’accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo. COORDINAMENTO - Al Procuratore Nazionale Antimafia vengono assegnati compiti di coordinamento anche in materia di anti terrorismo. INTERCETTAZIONI PREVENTIVE - Ok agli ascolti preventivi per le indagini in materia di terrorismo. Nelle indagini per i reati aventi finalità di terrorismo, i dati relativi al traffico telefonico e telematico degli indagati, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, possono essere conservati sino al 31 dicembre 2016. Lo stesso vale anche per i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione. CARCERI - La legge introduce, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne è data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Come la polizia giudiziaria, il provvedimento prevede che il personale dei servizi sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. Il personale dei servizi in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte "sotto copertura", può indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni stesse. IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - Scatta l’arresto in flagranza per i cosiddetti scafisti. MISSIONI - Con il decreto si autorizza la spesa per le missioni internazionali che si svolgono in Europa.
