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Patente, "sospensione vietata". La sentenza del giudice, un terremoto

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Inaspettatamente, niente patente sospesa per quell’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcol test. Almeno non senza una visita medica e non senza attendere un procedimento che accerti eventuali responsabilità. A deciderlo proprio un giudice di pace di Roma, Ugo Ferruta, che è stato chiamato sul caso di un 37enne romano che il 24 luglio scorso ha vinto la causa. Una sentenza non senza impicci, visto che - nonostante la vittoria processuale - l'uomo ha dovuto effettuare numerose telefonate e attendere oltre un mese per farsi restituire il documento.

 

 

Stando al giudice di Pace infatti, l’articolo 186 del codice della strada "prevede espressamente la sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto nella sola ipotesi di cui all’articolo 186 comma 2 lettera c", ovvero "qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro". Il 37enne però "rifiutava di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica". Quindi: "La patente di guida è ritirata è sarà inviata alla prefettura di Roma".

 

 

Eppure non è possibile sospendere la patente in via cautelare, ma solo con una sanzione amministrativa, che può essere emessa solo dopo una condanna (visto che si tratta anche di un reato penale) o un accertamento tramite visita medica. Questa la tesi del legale suffragata da diverse sentenze. Secondo i giudici di Pace è possibile sospendere la patente solo a chi viene fermato con un elevato tasso alcolemico, almeno prima della conclusione di un procedimento. Ancora una volta però a regnare è il caos. 

 

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