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Matteo Salvini in Duomo lancia la Carta dei diritti dei popoli europei. L'idea di Paolo Becchi su Libero

Cristina Agostini
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"La Carta dei diritti dei popoli europei sarà il primo documento che presenteremo al parlamento europeo", annuncia Matteo Salvini sul palco di Piazza Duomo a Milano. "Al posto del dio denaro, torniamo a parlare di Diritti, Futuro, Speranza". L'idea originaria della Carta dei diritti dei popoli europei era stata proposta da Paolo Becchi e pubblicata su Libero l'11 aprile scorso.  Di seguito l'articolo uscito sul nostro quotidiano:  Forti di queste premesse, e convinti della necessità di proclamare i diritti inalienabili e le libertà fondamentali di tutti i popoli europei, i sovranisti adottano la seguente dichiarazione dei diritti dei popoli europei: ART. 1 - I popoli europei si riconoscono reciprocamente come liberi e uguali tra loro. I popoli europei sono titolari di diritti propri, e come tali autonomi e indipendenti rispetto a quelli già riconosciuti dal diritto internazionale agli Stati in cui essi vivono ed agli individui che li compongono. Ciascuno di essi ha il diritto inalienabile a vivere secondo le proprie tradizioni e istituzioni, e a conservare la propria identità linguistica, etnica, culturale, religiosa e politica, nell'ambito dei valori comuni che riconoscono come costitutivi della loro appartenenza alla civiltà europea. ART. 2 - I popoli europei hanno il diritto di autodeterminarsi, secondo il principio "stare con chi ci vuole e stare con chi si vuole". Nel caso in cui popoli diversi decidano di convivere all'interno del medesimo Stato, quest'ultimo si impegna ad assicurare il rispetto e la tutela delle loro differenze e particolarità. I popoli europei hanno altresì il diritto di separarsi, con una decisione da adottarsi in piena autonomia e libertà, e con l'obbligo, da parte dello Stato rispetto cui intendono seccedere, di non ostacolare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di tale decisione. ART. 3 - Deve considerarsi contrario al diritto dei popoli qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di privare i popoli europei della loro integrità come popoli distinti, nonché dei loro valori culturali e della loro identità linguistica. È vietato qualsiasi atto che abbia per effetto diretto o indiretto forme di assimilazione o integrazione forzata. ART. 4 - I popoli d'Europa riconoscono la necessità di promuovere una Confederazione europea di Stati, anche limitando parzialmente, su base volontaria e a parità di condizioni, la sovranità di questi ultimi in relazione a compiti e obiettivi che essi condivideranno e riterranno di dover perseguire nell'ambito di una politica comune. ART. 5 - L'adozione e l'attuazione di misure legislative o amministrative, da parte dei governi nazionali, riguardanti limitazioni della sovranità degli Stati, non può avvenire se non previa consultazione referendaria e approvazione da parte dei popoli interessati. ART. 6 - I popoli europei hanno il diritto di promuovere accordi e forme di cooperazione tra loro. In particolare, essi riconoscono la necessità di concordare politiche di sviluppo economico, di sicurezza, di tutela dei diritti e difesa comune. ART. 7 - I popoli europei sono riconosciuti come gli esclusivi titolari del diritto di sovranità sulle proprie ricchezze e le proprie risorse naturali. I popoli europei hanno diritto di disporre liberamente di tali ricchezze e risorse, e di perseguire le politiche economiche necessarie ad assicurare il lavoro e il benessere dei propri membri. ART. 8 - Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle proprie libertà fondamentali, ha diritto d'asilo nei paesi europei, in conformità alle leggi dei rispettivi Stati. I popoli europei hanno diritto di difendere i propri confini e di adottare sul proprio territorio tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare la sicurezza nazionale. ART. 9 - I popoli europei assicurano il rispetto delle religioni e tradizioni culturali diverse dalle proprie, purché il loro esercizio non sia in contrasto con le leggi del Paese di accoglienza. ART. 10 - Gli Stati europei dovranno riconoscere gli articoli della presente dichiarazione, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'esercizio dei diritti ivi contenuti. di Paolo Becchi

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