Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - La IV commissione Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, presieduta da Mauro Buschini (Pd), ha concluso ieri in serata l'esame delle norme concernenti il collegio dei revisori dei conti, contenute nel capo secondo della proposta di legge n. 9, concernente il contenimento della spesa regionale attraverso la riduzione dei costi della politica e il riordino della macchina amministrava della Regione. Il collegio dei revisori - formato da tre membri effettivi piu' due supplenti - avra' il compito di vigilare sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei conti e dovra' esprimere un parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati (art. 26 della PL 9). I revisori dovranno inoltre verificare i rapporti tra la contabilita' regionale e quella degli enti del servizio sanitario, la regolarita' della gestione e il rispetto del patto di stabilita' interno, la compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, riferendo alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio su eventuali irregolarita' (art. 27). Per l'adempimento delle proprie funzioni, i revisori potranno accedere agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali e, se richiesta la loro presenza, potranno intervenire alle sedute della Giunta o delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione delle leggi in materia di bilancio per le quali e' richiesto il loro parere. I revisori saranno scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere la qualifica di revisori legali, cosi' come e' definita dalla normativa nazionale e comunitaria, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali (art. 30). Ai componenti del collegio - che resteranno in carica tre anni - spettera' un compenso mensile pari al 15 per cento dell'indennita' di carica e di funzione del presidente della Regione, vale a dire 1.545 euro, maggiorato del 15 per cento per il presidente del collegio (art. 32). (segue)




