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Inps: al via sgravi contributi per conciliazione vita professionale e privata

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Roma, 3 nov. (Labitalia) - Al via lo sgravio contributivo per i contratti aziendali che prevedono misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017 e va presentata on line. Lo comunica l'Inps che con una circolare oggi fornisce istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 milioni di euro per l'anno 2017 e a 54 milioni di euro per l'anno 2018. "Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l'introduzione - spiega la nota dell'Inps- di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali. Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell'area di intervento genitorialità o nell'area di intervento flessibilità organizzativa. Il contratto aziendale deve riguardare almeno il settanta per cento dei dipendenti. I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l'Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell'anno e alla loro dimensione aziendale. Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote: Quota A: ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi; Quota B: ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. Il calcolo del beneficio è operato dall'Inps. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell'operazione di calcolo.

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