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Consulenti lavoro, strumenti utilizzati dal dl Dignità non adatti contro precarietà

AdnKronos
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Roma, 19 lug. (Labitalia) - "I consulenti del lavoro, pur considerando molto positivi alcuni interventi del decreto Dignità, come quello sugli effetti delle delocalizzazioni, e condividendo che il contrasto alla precarietà sia un obiettivo da perseguire con la massima determinazione, osservano che gli strumenti utilizzati dal decreto non sembrano i più adatti allo scopo". E' quanto si legge nel documento di osservazioni e proposte sul decreto Dignità che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato oggi in audizione alla Camera dei deputati. I consulenti chiedono di "riportare la durata massima del contratto a termine alla misura di trentasei mesi: ciò garantisce maggiori certezze in funzione della continuità della prestazione lavorativa". "L'intenzione di reintrodurre le causali per legittimare la stipula del contratto a termine - dicono - può essere confermata imponendo tale requisito per i rapporti di lavoro di durata superiore a ventiquattro mesi". "Sempre al fine di impedire -sostengono- momenti di incertezza interpretativa, la formulazione delle causali deve essere riconsiderata affinché possano garantire gli obiettivi prefissi con il decreto senza introdurre motivi di ulteriore difficoltà applicativa e interpretativa, causa di contenzioso". "In particolare, la causale di natura sostitutiva di lavoratori assenti dovrebbe essere articolata in modo tale da essere connessa a qualsiasi tipo di assenza sia volontaria che involontaria e senza che vi sia una correlazione specifica con una singola motivazione, potendo così essere utilizzata per sostituire la complessiva assenza di un lavoratore a prescindere dalle specifiche motivazioni", chiariscono. Riguardo ai termini di impugnazione del contratto a tempo determinato, per i consulenti, "non vi sono ragioni apparenti per giustificare il prolungamento del termine per verificare l'effettività della sussistenza delle ragioni giustificatrici l'apposizione del termine al contratto". "Individuare un periodo più lungo, ha come effetto certo l'aumento della latenza del contenzioso e l'allontanamento del momento della sua definizione. Non si ravvisano altrimenti giovamenti nell'ampliamento previsto dal decreto legge", aggiungono. Sulle modifiche apportate all'indennizzo nelle ipotesi di licenziamento, sottolineano, "si ritiene opportuno valutare l'impatto della riforma in rapporto alla sua ratio, al suo impatto e, infine, alle sue criticità". "La ratio della novella legislativa - precisano - risulta non particolarmente comprensibile. Si tratta di un aumento delle indennità da riconoscere in caso di licenziamento invalido. Non appaiono immediatamente evidenti i vantaggi occupazionali che si avrebbero o la limitazione della precarietà che ne dovrebbe conseguire. Si tratta di un intervento relativo a un momento patologico e non ordinario della gestione del rapporto di lavoro". In generale, ribadiscono, "è l'intervento che desta perplessità". "Infatti, si nota, da un lato, una scarsa efficacia intrinseca - proseguono - nella dichiarata lotta alla precarietà e, dall'altro lato, una conseguenza negativa sugli istituti collegati". "Uno su tutti: il meccanismo premiale dell'offerta conciliativa, introdotto - ricordano - dal Jobs act, che, attualmente, prevede un sistema snello e rapido, grazie al quale le parti, in relazione alla legittimità del licenziamento, possono operare le proprie valutazioni di opportunità e decidere in via preventiva di comporre la potenziale lite". L'aumento del minimo della indennità in caso di condanna diminuisce l'appetibilità dell'offerta. Conseguentemente, depotenzia l'efficacia dell'istituto deflattivo, aumentando l'accesso al contenzioso, conseguenza evidentemente sfavorevole alle dinamiche del mondo del lavoro, che da sempre persegue celerità e certezza, attraverso la predisposizione di soluzioni alternative al contenzioso, per assicurare l'effettività della tutela sostanziale dei diritti in gioco", concludono i consulenti del lavoro.

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