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Contratto di trasporto, dritte quotidiane: dal biglietto del treno all'acquisto online

Giovanni Gregorio
Giovanni Gregorio

Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione, sono nato, cresciuto e laureato a Milano, dove esercito in proprio la professione occupandomi principalmente di contratti commerciali, risarcimento danni da responsabilità civile,  diritto immobiliare e recupero crediti. Collaboro con il servizio di tutela legale di una primaria compagnia assicurativa, sono professionista delegato alle vendite giudiziarie immobiliari presso il Tribunale di Milano e tengo corsi di formazione aziendale in materia contrattuale.

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Molte persone stipulano quotidianamente contratti di trasporto, spesso senza farci caso. Chi prende un treno o un autobus e chi spedisce un pacco utilizza questo strumento. Se state leggendo questo articolo mentre vi state spostando con i mezzi pubblici, avete stipulato un contratto di trasporto. In questo periodo di boom degli acquisti on line, inoltre, questo è lo strumento grazie al quale possiamo ricevere a casa nostra un libro, una pizza, un hamburger o qualsiasi altro prodotto che abbiamo acquistato su internet. 

Cos’è il contratto di trasporto? 
Il trasporto è il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro in cambio di un corrispettivo (il prezzo). 
Entrambe le parti si assumono quindi obblighi reciproci:
il vettore deve effettuare il trasporto;
l’utente deve pagare il prezzo.
Il vettore può essere un’azienda di trasporto su strada, una compagnia aerea, marittima o ferroviaria. Il suo compito è quello di portare persone o cose presso la destinazione concordata. Egli si assume un obbligo di risultato: vi avrà adempiuto soltanto quando avrà portato a destinazione le persone o le merci che trasporta.

Contratto di trasporto di persone e di cose. Quali sono le differenze?
Il codice civile distingue il contratto di trasporto di persone da quello di cose. L’elemento più importante che li differenzia è proprio l’oggetto del trasporto: persone nel primo caso, merci nel secondo. Questa differenza si riflette sulle attività che il vettore deve compiere e, quindi, sui suoi obblighi. Egli, infatti, oltre all’impegno principale di portare a destinazione persone o cose nei tempi concordati, si assume anche degli obblighi ulteriori. Questi cambiano a seconda di ciò che egli trasporta; se si tratta di persone, egli deve principalmente proteggerne l’incolumità. se, invece, si tratta di merci, egli deve:
riceverle in consegna dal mittente; 
detenerle e custodirle durante il viaggio; 
riconsegnarle al destinatario.

Il trasporto di persone: quali sono le responsabilità del vettore?
1) La responsabilità per i ritardi e le cancellazioni
Il vettore è responsabile, innanzitutto, per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto. Ciò significa che se non porta a destinazione i passeggeri o le merci o se, come più spesso avviene, ritarda nel farlo, risponde dei danni. Il tema dei ritardi e delle cancellazioni nei trasporti di persone è affrontato in modo diverso a seconda che si tratti di trasporto ferroviario, aereo o marittimo. Ecco alcuni esempi.

I ritardi dei treni
Nel trasporto ferroviario il passeggero ha diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore ai 60 minuti; il rimborso varia a seconda dell’entità del ritardo ed è dovuto indipendentemente dalle sue cause (art. 17 Regolamento UE n. 1371 del 2007). 
Ritardi e cancellazioni di aerei

Per quanto riguarda il trasporto aereo, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea può essere esentata da responsabilità, se dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; la compagnia può essere esonerata anche se dimostra di aver tempestivamente avvisato i passeggeri della cancellazione del volo (art. 5 Regolamento UE n. 261 del 2004).

Ritardi e cancellazioni di traghetti e aliscafi
Nel trasporto marittimo, in caso di ritardo superiore a 90 minuti o di cancellazione, il vettore marittimo deve offrire immediatamente al passeggero due soluzioni tra loro alternative:
il trasporto presso la destinazione finale a condizioni simili e senza nessun supplemento; 
il rimborso del prezzo del biglietto. 
In caso di ritardo presso la destinazione finale, il passeggero ha comunque diritto al rimborso di una parte del prezzo del biglietto, che varia a seconda dell’entità del ritardo (artt. 16 e ss. del Regolamento UE n. 1177 del 2010).
2) La responsabilità per i danni alla persona del viaggiatore e per la perdita o il danneggiamento dei bagagli 
Durante il viaggio, il vettore è inoltre responsabile sia delle lesioni personali che colpiscono il viaggiatore, sia della perdita e dei danni dei bagagli. C’è quindi una presunzione di responsabilità a suo carico. Egli, per non essere considerato responsabile, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
In caso di lesioni personali, quindi, il passeggero deve dimostrare il danno subito e l’esistenza di un rapporto di causa – effetto (il c.d. nesso causale) tra l’attività del vettore e le lesioni. Ad esempio, il fatto che l’autobus o il treno è partito con la porta aperta e che, pertanto, il passeggero è caduto. Dall’altra parte, il vettore, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che l’evento che ha causato il danno è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Ad esempio, può dimostrare che il danno è stato causato da un comportamento imprudente del passeggero.

Il trasporto di cose: come funziona?
Nel trasporto di cose, il mittente consegna al vettore gli oggetti da trasportare; questo li prende e li custodisce durante il viaggio con l’obbligo di riconsegnarli al destinatario.
Il mittente, insieme alle cose da trasportare, consegna al vettore la lettera di vettura, nella quale indica:
il nome del destinatario e il luogo di destinazione;
la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare.
Il vettore, a sua volta, rilascia al mittente un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione.
Successivamente, durante il trasporto, egli, come già detto, ha l’obbligo di custodire le cose che gli sono state consegnate; è quindi responsabile della loro perdita e dei danni che subiscono. Questa responsabilità sorge nel momento in cui le riceve e viene meno quando le riconsegna al destinatario. Essa comporta che il vettore è tenuto a risarcire i danni derivanti dallo smarrimento o dall’avaria della merce. Egli può essere esonerato da ogni responsabilità se prova che la perdita o l’avaria dipendono:
da caso fortuito;
dalla natura o dai vizi delle cose;
dal loro imballaggio;
da un fatto del mittente;
da un fatto del destinatario.
Da ultimo, il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità previste nel contratto di trasporto. Egli deve esibire al destinatario la lettera di vettura.

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