(Adnkronos) - "Detta traccia - scrivevano ancora i giudici di legittimita' nelle motivazioni - non venne sottoposta ad indagini genetiche, per deliberazione assunta in solitudine dalla professoressa Vecchiotti, senza una documentata e preventiva autorizzazione in tale senso da parte della Corte, perche' ritenuta in quantita' non sufficiente per offrire un risultato affidabile, trattandosi di un Law copy number". La scelta della consulente venne sposata poi dalla Corte di secondo grado che rifiuto' il supplemento di perizia richiesta dalla procura generale di Perugia. I giudici della Cassazione sottolineano che la Corte di secondo grado di Perugia lo fece nonostante la richiesta di procura e parte civile fosse "supportata dal contributo scientifico del prof. Novelli, genetista di fama indiscussa riconosciuta dalla stessa Corte ( pag. 79 sent. ) sulla disponibilita' di strumentazioni in grado di operare con sicurezza anche su reperti in quantita' inferiore a dieci picogrammi, in ambiti di carattere diagnostico (anche su embrioni) in cui la pretesa di certezza non e' certamente meno pressante rispetto a quella che anima l'ambito giudiziario". Per questa decisione, per i giudici capitolini, il modus operandi della corte che assolse gli ex fidanzatini anche e soprattutto in relazione ai risultati di quella perizia genetica, "si espone a motivate e comprensibili censure considerando che l'indagine andava comunque compiuta, poiche' rientrava nel compito assegnato al perito, fatta salva la messa in discussione del risultato, ove non ritenuto affidabile. In ogni caso un membro del collegio peritale non poteva assumere la responsabilita' di autoridursi il mandato ricevuto. Se ne deve concludere che e' viziata la deliberazione di rigettare la richiesta di completamento dell'indagine peritale".(segue)




