(Adnkronos) - "Il protocollo disciplina l'obbligo per l'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Anas di conferimento, preventivo alla stipula di qualsiasi contratto, dei dati della filiera relativi a società e imprese - aggiunge l'Anas - L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, trasporti e forniture, noli a caldo e a freddo e per tutte le tipologie di prestazioni 'sensibili'. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione appaltante non rilascia il proprio nulla osta alla stipula del contratto, ovvero procede alla revoca dell'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto". "Inoltre - spiega l'Anas - è prevista l'applicazione della penale del 10%, a carico dei soggetti colpiti da interdittiva antimafia, che sarà affidata in custodia all'Anas, quale soggetto aggiudicatore, la quale verserà la penale su un apposito conto corrente fruttifero a disposizione dell'appaltatore (nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore nella misura massima del 40%). La parte residua della penale, pari al 60%, è destinata all'attuazione di misure volte ad aumentare la sicurezza antimafia secondo le indicazioni che il Prefetto farà pervenire". (segue)




