Padova, 19 feb. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo rispondere alla domanda di giustizia che ci viene chiesta da una persona. Per questo, il Tribunale di sorveglianza di Venezia si e' rivolto alla Corte Costizionale, per chiarire se e' ammissibile il differimento della pena o meno, non per malattia grave del detenuto come previsto dall'art. 147 del Codice penale, ma anche per il sovraffollemto della cella". Cosi' il giudice del tribunale di sorveglianza, Marcello Bortolato, estensore del ricorso collegiale alla Consulta spiega all'Adnkronos la domanda inviata alla Corte Costituzionale. E il magistrato padovano che, ci tiene a spiegare come si sia tratto di "una decisione collegiale", spiega che "il ricorso fa riferimento alle sanzioni decise dalla Corte di Strasburgo, secondo cui in una cella con meno di 3 metri quadri di spazio per detenuto non esistono le condizioni minime vitali, ed anzi e' una situazione degradante per la persona, e viola l'art. 27 della Costituzione, cosi' come deciso dalla sentenza Torreggiani". "A questo punto - continua il magistrato - abbiamo ritenuto di sottoporre questa domanda alla Corte Costituzionale. Chiediamo che decida se e' ammissibile aggiungere l'ipotesi del sovraffollamento alle altre previste dall'art. 147 del codice penale. La Corte Costituzionale potra' appunto aggiungere questa norma con una sentenza 'addittiva', oppure rinviare al legislatore, che a sua volta dovra' legiferare in merito, oppure interpretare la norma: in pratica il sovraffollamento della cella potrebbe 'causare' la grave infermita' prevista dall'articolo del codice per il differimento della pena". "Quindi - conclude - adesso attendiamo le determinazioni delle Corte. In ogni caso, c'e' da rilevare che il differimento delle pena e' facoltativo, e viene deciso dal Tribunale di sorveglianza se non esiste il pericolo di reiterazione del reato", conclude il magistrato padovano.



