Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - "Qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei". Sono i prodotti cosmetici secondo la definizione Ue e comprendono anche le creme solari e doposole che in vacanza vengono utilizzati in grande quantità. E che quest'estate saranno più sicuri grazie alle nuove regole europee in vigore dall'11 luglio di quest'anno. Il regolamento prevede disposizioni specifiche sulla sicurezza, considerata uno dei temi principali. E' stato infatti inserito un allegato sulla "relazione sulla sicurezza dei cosmetici" (Cosmetic Product Safety Report) che ha lo scopo di proteggere il consumatore fornendo una chiara indicazione su come deve essere dimostrata e documentata la sicurezza dei cosmetici. La 'Persona Responsabile' dell'immissione sul mercato del cosmetico dovrà infatti tenere a disposizione delle autorità di controllo una serie di dati e informazioni relativi al cosmetico, la cosiddetta "documentazione informativa sul prodotto" o Pif (Product Information File). Il Pif comprende la formula qualitativa e quantitativa del prodotto, le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito, il metodo di fabbricazione, i dati sulla valutazione di sicurezza del prodotto, le prove degli effetti vantati e i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito al suo utilizzo. Nei cosmetici possono essere presenti dei nanomateriali, particelle dalle dimensioni ridotte che sono solitamente coloranti o filtri solari. La loro presenza dovrà essere indicata in etichetta secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del regolamento che stabilisce anche le modalità per informare la Commissione europea sull'impiego di queste sostanze nei cosmetici e i consumatori sulla loro presenza nei prodotti, attraverso l'etichetta. Obbligatorio, quindi, indicare nell'Inci (la Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici) i nanomateriali aggiungendo "(nano)" dopo il nome dell'ingrediente. Un ruolo fondamentale in questa azione di tutela del consumatore lo gioca l'etichetta con l'obiettivo di evitare che diciture che seguono logiche di marketing possano trarre in inganno il consumatore. Ogni indicazione riportata sul prodotto dovrà infatti essere supportata da studi scientifici che ne attestino la veridicità. In particolare, recipienti e imballaggi devono infatti riportare, nella lingua del Paese europeo in cui il prodotto verrà venduto, indicazioni in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, che riguardano il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile del prodotto; il paese di origine dei prodotti importati; il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume. E poi la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate: dovranno, quindi, esserci maggiori informazioni sulla durata del prodotto, definite dalla data di durata di conservazione minima, la cosiddetta 'Pao', period-after-opening, accompagnata dal simbolo di una clessidra. Sempre in etichetta devono essere indicati le precauzioni per l'impiego, anche per i cosmetici di uso professionale; il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto; l'elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione. E veniamo poi alla dibattuta questione della sperimentazione animale che, secondo il nuovo regolamento Ue, deve essere sostituita con metodi alternativi. La normativa vieta infatti la realizzazione di sperimentazioni animali all'interno dell'Unione europea per i prodotti finiti e per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti. Il regolamento vieta anche l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale e di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.




