Roma, 6 giu. (Adnkronos) - Il congedo matrimoniale non necessariamente deve coincidere con il giorno del si'. Lo rileva la Cassazione ricordando che, in ogni caso, "la relativa fruizione non deve essere del tutto svincolata dall'evento giustificativo". In questo modo la sezione Lavoro ha convalidato l'illegittimita' del licenziamento inflitto ad un ingegnere napoletano, Mario G., alle dipendenze della Aerosoft spa dal 1999 al 2007. L'ingegnere, ricostruisce la sentenza 9150, il 5 dicembre 2006 aveva chiesto un permesso per il 21 dicembre, data delle sue nozze, e successivamente, il 14 dicembre, aveva chiesto di usufruire del congedo matrimoniale dal 2 al 15 gennaio successivi. Il 28 dicembre, l'azienda revocava il permesso di cui il lavoratore aveva usufruito il 21, con assegnazione di un congedo matrimoniale dal pregresso 21 al 4 gennaio 2007. Un cambiamento che l'azienda giustificava sulla base del fatto che il congedo - a suo dire - doveva essere fruito a partire dal giorno dei fiori d'arancio. Ne era nato un contenzioso sfociato nel licenziamento dell'ingegnere inflitto il 31 gennaio 2007. Mario G. e' stato poi reintegrato con sentenza del novembre 2008. Inutile il ricorso del datore di lavoro in Cassazione. Piazza Cavour ha bocciato la tesi difensiva e ha ricordato che "il lavoratore deve richiedere con sufficiente anticipo il congedo per matrimonio" ma non necessariamente il congedo deve coincidere con il giorno delle nozze.




