Emergono nuovi dettagli sull'amministratore dietro il forum sessista "Phica". A svelare il nome e cognome, con tanto di data di nascita, ci pensa Il Domani. Si tratta di Vittorio Vitiello, 45enne nato a Pompei, ma residente a Firenze. Stando a quanto si legge, Vitiello è proprietario in Italia della società Lupotto Srl con l'obiettivo ufficiale di condurre campagne pubblicitarie sui social network attraverso influencer. Secondo l'analisi della società dell'esperto di cyberintelligence, Alex Orlowsky, ci sarebbe proprio un uomo di nome Vittorio, nato nella stessa data di Vitiello, dietro le richieste economiche fatte dall’admin di Phica sotto gli pseudonimi "Bossmiao", "Phicamaster" alle vittime che hanno scoperto le loro foto sul sito e la pioggia di commenti sessisti.
"Tutte le discussioni sono rimosse e a disposizione delle autorità competenti in caso di denuncia, con log e informazioni", si legge sulla homepage del sito. Seguono due mail, indirizzate sempre all’amministratore e al suo staff, per comunicazioni alla postale e per rimuovere gli account. Intanto il gestore del sito ha deciso di pubblicare un lunghissimo post con cui respinge le accuse di estorsione, una delle ipotesi su cui indaga la postale.
Arianna Meloni, duro sfogo sul forum sessista: "Così si rovinano vite"
Il forum sessista, con tanto di foto di donne politiche e non, ha disgustato anche Arianna Meloni. "Si entra nel pr...Tutto nasce a dicembre del 2023, quando un utente gli chiede la rimozione di un messaggio di una persona iscritta a Onlyfans. Tirando in ballo la "censura", l'admin propone un servizio a pagamento: "700 euro" per 30 giorni di protezione. Poi "gli sconti": di 300 euro. Si chiede se un "pagamento crypto", una copia del documento di identità e un modulo per sottoscrivere la richiesta di rimozione. Ci si accorda per un pagamento su Paypal con la prova della rimozione del 100% dei link esterni a piattaforme di streaming. Non manca la polemica tra i due, con il gestore che chiosa: "Il lavoro è una cosa, la morale un’altra. Il sito è legale, non è morale".
Ma ecco il fenomeno del "deepfake" nell'attuale ordinamento.
Art. 1 – Definizioni Ai fini della presente legge, si intende per "deepfake" qualsiasi contenuto di immagini, audio o video generato o manipolato attraverso programmi informatici o applicazioni digitali, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, che riproduca volti, voci o altre caratteristiche identificative e che possa apparire falsamente autentico o veritiero. Art. 2 – Obbligo di marcatura digitale - Chiunque generi o diffonda deepfake è tenuto ad integrare nel contenuto una marcatura visibile (watermark) che indichi chiaramente la natura artificiale o manipolata del contenuto. - I fornitori di sistemi di intelligenza artificiale sono obbligati a conservare per almeno dodici mesi i log relativi all’apposizione della marcatura. Art. 3 – Compiti di vigilanza - Il Garante per la protezione dei dati personali, d’intesa con il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con AGCOM, verifica: a) l’efficacia delle misure di marcatura; b) la correttezza della conservazione dei log da parte dei fornitori. - Il Garante può svolgere ispezioni, richiedere documentazione, disporre audit tecnici e segnalare omissioni all’autorità sanzionatoria competente. - Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Art. 4 – Obblighi delle piattaforme digitali - I fornitori di servizi online e social media sono obbligati a: a) predisporre sistemi di identificazione certa degli utenti mediante documento di identità o strumenti di identità digitale riconosciuti (SPID, CIE, eIDAS); b) ricevere segnalazioni di contenuti illeciti e predisporre procedure rapide di rimozione; c) eseguire senza indugio gli ordini di rimozione impartiti dalle autorità competenti, inclusi AGCOM e l’autorità giudiziaria; d) cooperare obbligatoriamente con l’autorità giudiziaria fornendo tempestivamente log e dati tecnici utili all’individuazione degli autori di contenuti illeciti. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il giudice può disporre l’acquisizione coattiva dei dati mediante provvedimento di “perquisizione digitale”. - La mancata cooperazione comporta: a) la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie da 10.000 a 100.000 euro e interdittive, tra cui sospensione dell’attività in Italia e limitazioni contrattuali; b) la responsabilità penale personale di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti che abbiano deliberatamente negato la consegna dei dati richiesti, punita con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 5 – Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Dopo l’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: “Art. 171-quater – Diffusione fraudolenta di deepfake Chiunque, al fine di danneggiare, ingannare, ottenere profitto o ledere la reputazione altrui, diffonde contenuti deepfake senza il consenso della persona interessata è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il contenuto è a carattere sessuale, diffamatorio, politico o coinvolge minori o soggetti fragili. La pena è altresì aumentata se dalla diffusione derivano danni economici o morali a minori o soggetti fragili. Il reato è perseguibile d’ufficio se commesso a danno di minori o con finalità discriminatorie. Non costituisce reato la diffusione di contenuti che, pur rientrando nella definizione di cui all’articolo 1, siano chiaramente destinati a fini di satira, parodia o espressione artistica, purché non ledano in modo concreto la dignità, la reputazione o la sicurezza delle persone. Si applicano le misure cautelari e interdittive previste in materia di violazioni del diritto d’autore.” Art. 6 – Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.