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Dovremo risarcire di tasca nostra i migranti irregolari: la sentenza-choc

di Roberto Tortoragiovedì 11 giugno 2026
Dovremo risarcire di tasca nostra i migranti irregolari: la sentenza-choc

2' di lettura

Prima l’espulsione, poi il trattenimento nel centro per il rimpatrio. Infine il risarcimento. E a pagare sarà lo Stato. È la conclusione cui sono arrivate le Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 hanno stabilito un principio destinato a far discutere: il migrante trattenuto illegittimamente in un Cpr può ottenere i danni anche senza aver impugnato in precedenza il provvedimento che ne ha disposto o prorogato la permanenza.

La vicenda, come ricorda Italia Oggi, riguarda un cittadino del Ghana, la cui richiesta di protezione internazionale era stata respinta. Scattata l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, lo straniero era stato trattenuto nell’allora Cie, il Centro di identificazione ed espulsione. Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento e successivamente autorizzato due proroghe richieste dalla questura. Ma quelle proroghe, secondo i giudici, erano viziate all’origine. Il motivo? Nessuna udienza, nessun confronto tra le parti, nessuna possibilità per l’interessato di difendersi. Il magistrato si sarebbe limitato a un semplice timbro sulle richieste dell’amministrazione, senza fissare un’udienza camerale né ascoltare lo straniero, violando così il principio del contraddittorio. Dopo quasi sei mesi di permanenza nel centro, il cittadino ghanese ha citato in giudizio Presidenza del Consiglio, ministero dell’Interno e questura, ottenendo ragione.

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Per lui arriverà un risarcimento vicino ai 20mila euro. Le amministrazioni hanno tentato di sostenere che il migrante avrebbe dovuto prima contestare le proroghe davanti alla Cassazione. Tesi respinta dalle Sezioni Unite. L’azione risarcitoria, spiegano gli ermellini, è autonoma rispetto all’impugnazione del provvedimento e serve a garantire una tutela effettiva contro l’illegittima privazione della libertà personale. La responsabilità, aggiunge la Corte, non ricade sul singolo magistrato, ma sullo Stato nel suo complesso. E proprio la mancanza del contraddittorio rende arbitraria l’intera procedura. La sentenza evidenzia inoltre una lacuna normativa: manca una disposizione che estenda in modo chiaro l’obbligo del contraddittorio nelle proroghe del trattenimento degli stranieri nei Cpr.

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